STATO PASSIVO AVVERTENZE GENERALI
1) Lo stato passivo è composto da 12 volumi, individuati con riferimento alle categorie di creditori, in base alla natura del credito.
Nel prospetto riassuntivo, in calce alle avvertenze, sono indicati per ciascun volume, l'ammontare degli importi richiesti e/o
accertati, l'ammontare degli importi ammessi, a seconda dell'ammissione (prededuzione, privilegio, chirografo),
e l'ammontare dei crediti rigettati e/o compensati.
Gli importi ammessi sono indicati al netto delle eventuali compensazioni.
Allorchè il credito della L.c.a., dedotto in compensazione, è superiore al credito richiesto o riconosciunto, il saldo negativo è
indicato nello spazio riservato ai crediti ammessi preceduto dal segno (-), tutte le pretese creditorie non riconosciute anche
parzialmente, si intendono rigettate. Sono state esaminate tutte le pretese creditorie che sono state oggetto di domanda da
parte degli interessati e quelle che risultavano agli atti della liquidazione, anche se non sono state oggetto di domanda.
2) Ogni singolo volume è preceduto da avvertenze esplicative delle singole ammissioni ivi contenute.
3) Ciascun volume e/o tomo, nei quali è suddiviso, è articolato in due parti: la prima parte, contiene un elenco riepilogativo, in
ordine alfabetico, di tutti i creditori esaminati, con indicazione della residenza e del numero della posizione.
La seconda parte contiene le schede intestate a ciascun creditore, inserite secondo il numero di posizione crescente,
nelle quali sono riportati, sinteticamente, i dati relativi alla posizione e le motivazioni della correlativa determinazione
del Commissario Liquidatore.
NB: AL FINE DI AGEVOLARE LA CONSULTAZIONE DELLO STATO PASSIVO L'ELENCO DEI CREDITORI E' STATO UNIFICATO E COLLOCATO NELLA VOCE "ELENCO CREDITORI" DI SEGUITO ALLE ISTRUZIONI GENERALI. CIO' E' STATO FATTO PER AGEVOLARE IL CREDITORE NELLA RICERCA DELLA PROPRIA POSIZIONE, EVITANDO CHE QUESTI DEBBA RICERCARE IL PROPRIO NOMINATIVO IN OGNI SINGOLO VOLUME. |
4) Tutte le pretese creditorie sono state valutate sulla base della documentazione esistente agli atti della Liquidazione o pervenute
alla L.c.a., in allegato alle domande di ammissione allo stato passivo, o anche successivamente pervenute, purchè aventi natura
certa.
5) Certificazioni attestanti le risultanze dello stato passivo potranno essere rilasciate, a norma di legge, solo dalla Cancelleria del
Tribunale di Roma.
6) Lo stato passivo in questione può essere consultato anche su internet all'indirizzo www.edera-assicurazioni-lca.it
7) Il Commissario Liquidatore, ai sensi degli art.. 98 e 209 Legge Fallimentare, invierà ad ogni singolo creditore ,
la prescritta comunicazione.
Il termine per proporre opposizione allo stato passivo mediante ricorso da depositare presso la Cancelleria del Tribunale
di Roma è di 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione inviata dal Commissario Liquidatore.
8) Saranno considerate pervenute tutte quelle comunicazioni restituite al mittente con la dizione “trasferito, sconosciuto, non
reperito ….” e similari se la lettera raccomandata è stata inviata all'indirizzo risultante dagli atti della L.c.a.
Nei confronti dei creditori irreperibili o per i quali non vi sia la prova dell'avvenuta ricezione all'ultimo indirizzo risultante
agli atti della L.c.a., la comunicazione viene effettuata presso la Cancelleria del Tribunale di Roma mediante inserimento nel
fascicolo relativo al deposito dello stato passivo.
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